IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
dalla  legge  12  febbraio  1928, n. 261, concernente la costituzione
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
 Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
  Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito
dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla
legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
  Visto  il  regio  decreto-legge  2  agosto  1943,  n.  704,  ed  in
particolare  l'articolo  5,  con il quale l'UNUCI e' stata posta alle
dipendenze del Ministero della guerra;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il
quale  l'UNUCI  e' stata dichiarata non assoggettabile alla procedura
di  cui  all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n.
735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il  riordino  del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
  Visto  l'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Considerato   che,   con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa  in  data  19  novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI
e' stato confermato quale ente pubblico;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                    Natura e finalita' dell'ente

  1.  L'Unione  nazionale  ufficiali  in congedo d'Italia, di seguito
denominata:  "UNUCI",  costituita  e dotata di personalita' giuridica
propria  con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
dalla  legge  12  febbraio  1928, n. 261, e' riordinato quale ente di
diritto  pubblico  a  base associativa, avente lo scopo di concorrere
alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni
ruolo  e  grado  delle  categorie  in  congedo, nonche' alle connesse
attivita'  divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito
delle  forze  di  completamento delle unita' militari in vita. A tale
fine, svolge le seguenti funzioni:
    a)  collabora con le competenti autorita' militari, anche su base
convenzionale,   all'addestramento   e  alla  preparazione  fisica  e
sportiva  del  citato  personale,  che  abbia  prestato  adesione  al
reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
    b)   mantiene  rapporti  con  organizzazioni  internazionali  fra
ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per
il  pronto  inserimento  dei  riservisti nelle formazioni militari, e
opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e
promozionali;
    c)  promuove  i  valori  di  difesa  e sicurezza della Patria, la
fedelta'  alle  istituzioni  democratiche,  rafforzando  i vincoli di
solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile;
    d)  sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa
e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti,
sulla  cultura  della  sostenibilita'  ambientale  e  sociale,  sugli
interventi di difesa e protezione civile;
    e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza
morale e materiale nei confronti degli iscritti.
 
          Avvertenza: 
              II testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Il regio  decreto-legge  9  dicembre  1926,  n.  2352
          (Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in  congedo
          d'Italia»  ed  approvazione  dello  statuto  relativo)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21. 
              - La legge 12 febbraio 1928,  n.  261  (Conversione  in
          legge del regio decreto-legge  9  dicembre  1926,  n.  2352
          concernente  la  costituzione   della   «Unione   nazionale
          ufficiali  in  congedo  d'Italia»)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51. 
              - La legge 24 dicembre  1928,  n.  3242  (Riordinamento
          dell'Unione nazionale ufficiali  in  congedo  d'Italia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34. 
              - Il regio decreto-legge 28  settembre  1934,  n.  1697
          (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928,  n.  3242,  sul
          riordinamento dell'Unione nazionale  ufficiali  in  congedo
          d'Italia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1934, n. 254. 
              -  Il  regio  decreto-legge  2  agosto  1943,  n.   704
          (Soppressione   del   Partito   nazionale   fascista),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180. 
              - La legge 20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  marzo
          1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979,
          n. 113. 
              -  L'art.  113  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni  in
          materia di trasferimento di funzioni  degli  pubblici  alle
          regioni e agli enti locali. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  luglio
          1981, n. 735 (Approvazione del  nuovo  Statuto  dell'Unione
          nazionale ufficiali in  congedo  d'Italia),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          2003, n. 103. 
              - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  e'  il
          seguente: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo  art.  14.  Trascorso  tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi  da  1  a  3,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, e successive modificazioni, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti).  - 1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati.». 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), e' pubblicata nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195. 
              - L'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,  n.
          102, ha tra l'altro introdotto modifiche  all'art.  26  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          all'art. 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244.». 
              - La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
          recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di  termini
          e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179. 
              Note all'art. 1: 
              - Per il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n.  2352,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 12 febbraio 1928, n. 261, si veda  nelle
          note alle premesse.